Denuncia officina elettrica entro il 31 marzo,
chi deve presentarla
Il mancato invio della dichiarazione di
consumo comporta la sospensione degli incentivi da parte del GSE e una
sanzione amministrativa dall’Agenzia delle Dogane.
Entro il 31 mazo 2017 va inviata la "denuncia di officina elettrica". Il mancato invio della dichiarazione di consumo comporta la sospensione degli incentivi da parte del GSE ed una sanzione amministrativa dall’Agenzia delle Dogane in base all’7 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472.
Il
GSE e l’Agenzia delle Dogane potranno effettuare controlli per
accertare la veridicità delle dichiarazioni inviate
Gli impianti obbligati a presentare la denuncia di officina elettrica
Il titolo II del Testo Unico delle Accise
che disciplina il regime fiscale sull’energia elettrica (D.Lgs 504/95)
all’art. 53, commi 1 e 2 individua i soggetti obbligati (al pagamento
dell’accisa e agli adempimenti connessi) che devono presentare una
dichiarazione prevista dal comma 8 del medesimo art. 53, al fine di
fornire tutti gli elementi necessari per l’accertamento e liquidazione
del debito d’imposta.
I soggetti obbligati che devono presentare la dichiarazione prevista dal citato art. 53, vengono distinti in:
- esercenti officine di produzione o di acquisto di energia elettrica e, quindi, titolari di licenza di esercizio, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto;
- esercenti attività di vendita dell’energia elettrica ai consumatori finali e, quindi, titolari di Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale.
Il successivo art. 53-bis, individua quei soggetti, diversi dai soggetti obbligati
in quanto svolgono attività di produzione o di trasporto dell’energia
elettrica senza consumarla in usi propri o venderla a consumatori finali
(ossia esercenti officine di produzione dedicate alla totale cessione
dell’elettricità prodotta e gestori degli elettrodotti per il trasporto o
distribuzione), che sono tenuti alla presentazione di una dichiarazione riepilogativa.
Sono quindi tenuti a presentare la denuncia di officina elettrica tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore ai 20 kW che autoconsumano una parte dell’energia elettrica prodotta dall’impianto (Circolare 17/D del 28 maggio 2007 dell’Agenzia delle Dogane).
L'autoconsumo
Il
requisito dell’autoconsumo è fondamentale poiché è alla base del
meccanismo di tassazione dell’officina elettrica dato che le accise
vengono calcolate unicamente sull’elettricità prodotta dall’impianto e
autoconsumata in loco.
Nota Bene: in materia di autoconsumo non esistono soglie minime
di riferimento. Ad esempio un impianto fotovoltaico da 50 kW di potenza
che cede alla rete il 98% dell’energia prodotta, utilizzandone il 2%
per alimentare i servizi ausiliari dell’impianto, è comunque tenuto ad
aprire officina elettrica, poiché il 2% di energia autoconsumata,
essendo prodotta dallo stesso impianto fotovoltaico, è sottoposta al
regime delle accise.
Chi non deve presentare la denuncia
Non sono tenuti a presentare la denuncia di officina elettrica:
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW
- Impianti alimentati da fonti rinnovabili, di qualsiasi potenza, operanti in regime di cessione totale (senza autoconsumo)
- Impianti costituiti da gruppi elettrogeni di emergenza, con potenza disponibile non superiore a 200 kW
- Impianti di qualsiasi tipo, con potenza disponibile non superiore a 1 kW
- Impianti alimentati a biogas di qualsiasi potenza
Gli
impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW che operano
in regime di cessione totale sono comunque tenuti a fare una
comunicazione all’Ufficio delle Dogane, in deroga all’obbligo di
denuncia di apertura di officina elettrica e sono comunque tenuti ad
effettuare la dichiarazione annuale di consumo.
PER INFO E PREVENTIVI
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