Il Consiglio dei Ministri
ha approvato in via definitiva il 14/12/2016 il decreto che recepisce la
Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i
combustibili alternativi.
Segnaliamo: OBBLIGO
DI PUNTI DI RICARICA NELLE NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI, ADEGUAMENTO
DEI REGOLAMENTI EDILIZI
Secondo la vecchia
normativa, infatti, ai consumatori domestici era vietato disporre di un duplice
punto di fornitura elettrica nella stessa unità immobiliare. Le batterie dei veicoli elettrici devono essere ricaricate, la disponibilità di punti di ricarica è un fattore condizionante dello sviluppo virtuoso della mobilità elettrica! Adesso ricaricare l'auto
elettrica direttamente nella propria abitazione, il garage o nel parcheggio
condominiale è possibile!
.
Con la nuova direttiva si prevede che i comuni
provvedano entro il 31/12/2017 ad adeguare i propri regolamenti edilizi,
stabilendo che per il conseguimento del
titolo abilitativo edilizio è obbligatoria la realizzazione di punti di
allaccio per la realizzazione di infrastrutture per la ricarica dei
veicoli, con relativi punti di connessione per le vetture negli spazi adibiti a
parcheggio coperto o scoperto e nei box auto pertinenziali o no.
L’obbligo in questione è previsto per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di primo livello di edifici non residenziali di superficie maggiore di 500 mq nonché di edifici residenziali con più di 10 unità abitative.
CONDOMINIO E PARCHEGGIO
CONDOMINIALE:
l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in un condominio deve essere approvata dall’ assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi secondo le modalità previste.
In questo caso l’unico limite posto è che con l’installazione non vengano danneggiate le parti comuni o non venga alterata la sicurezza, oppure che non vengano ostacolati gli altri comproprietari nell'uso delle parti comuni.
Inoltre se gli altri condomini vogliono avvalersi dell'impianto di ricarica pagato solo da una unità abitativa avranno la possibilità di farlo se contribuiranno alle spese di esecuzione e di manutenzione.
l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in un condominio deve essere approvata dall’ assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi secondo le modalità previste.
In questo caso l’unico limite posto è che con l’installazione non vengano danneggiate le parti comuni o non venga alterata la sicurezza, oppure che non vengano ostacolati gli altri comproprietari nell'uso delle parti comuni.
Inoltre se gli altri condomini vogliono avvalersi dell'impianto di ricarica pagato solo da una unità abitativa avranno la possibilità di farlo se contribuiranno alle spese di esecuzione e di manutenzione.
L’installazione che deve
essere fatta da personale specializzato e qualificato per assicurare il
rispetto degli standard di sicurezza.
si offre di occuparsi dell’installazione della tua colonnina elettrica!
Contattaci al 3394394879 o tramite E-mail progest.imola@gmail.com per maggiori informazioni specifiche e dettagliate, senza impegno! Saremo lieti di rispondere ai tuoi dubbi!
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