IL DPR 462/01
Il DPR 462 del 22 ottobre 2001,
pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene
il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici
pericolosi.
Tale
regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo
per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le
attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni,
dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione
e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di
effettuazione delle verifiche periodiche.
Di seguito vengono riassunti i punti principali del
DPR 462/01.
OBBLIGO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI
Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha
l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e
dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con
pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica
dell'intero impianto elettrico.OBBLIGO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI
La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti
di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:
- due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- cinque anni negli altri casi.
Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.
SITUAZIONE PREESISTENTE (prima
del DPR)
Fino
al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle Asl/Arpa, che in
carenza di personale verificavano pochi impianti.
Il datore di
lavoro si limitava a denunciare l'impianto (presentando i modelli A, B e C
all'Ispesl o alla Asl/Arpa), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di
controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche
periodiche dell'impianto.
SITUAZIONE ATTUALE (dopo il DPR)
In base al DPR 462/01, le verifiche
degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da
Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza
sostanziale rispetto al passato è la seguente:
·
prima:
il datore di lavoro aveva soltanto l'obbligo di denunciare l'impianto (modelli
A, B, C) e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilitÃ
(non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl);
·
ora: il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di
richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato
(o all'Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di
lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente
richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per
effettuare le verifiche).
IMPIANTI ESISTENTI
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti,
ma anche a quelli esistenti. In particolare, per gli impianti già denunciati
(modelli A,B,C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più
di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell'ultima verifica
dell'Asl/Arpa.
CONTROLLI
Di fronte ad un controllo
dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro,
ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o
quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.
RESPONSABILITA'
Le conseguenze a cui può andare
incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
·
responsabilitÃ
civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata
verifica;
·
sanzioni penali, in caso di controllo
da parte delle autorità di pubblica vigilanza (ASPESL, ARPA, NAS, Ispettorato
del Lavoro, etc.) e/o richiesta di documentazioni varie da parte di Comuni,
Commercialisti, Banche etc. (importante è sapere che non hanno alcun
valore, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti
e/o imprese installatrici.)
SANZIONI PREVISTE:
Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 258,23 a a € 4.131,66 (art. 9 comma 2 DPR 462/01 e art. 32,35 del D.Lgs. 626/94)
Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 258,23 a a € 4.131,66 (art. 9 comma 2 DPR 462/01 e art. 32,35 del D.Lgs. 626/94)
L’IMPIANTO DI TERRA E LE RESPONSABILITA’
DELL’AMMINISTRATORE
Spesso nel
condominio sono presenti lavoratori dipendenti diretti, come il portiere, o
attivitÃ
professionali o
commerciali. In questi casi è obbligatorio la verifica dell’impianto di messa a
terra, secondo il
DPR n. 462/2001.
L’impianto di terra
è costituito da un conduttore che collega le masse ad una serie di dispersori o
picchetti, che disperdono nel terreno sottostante l’edificio quella corrente
che invece potrebbe provocare anche la folgorazione di chi entrasse in contatto
con una massa metallica accidentalmente in tensione. Coordinato con un adeguato
interruttore differenziale, l’impianto
di terra costituisce
una garanzia di sicurezza perché:
1 disperde nel terreno le correnti di guasto dovute a
cedimenti dell’isolamento (guasto a terra) di un componente dell’impianto
elettrico;
2 disperde nel terreno le correnti provenienti dai
limitatori di sovratensione (SPD);
3 elimina il pericolo di entrare in contatto con masse
metalliche in tensione esistenti nell’area condominiale ed il relativo rischio
di folgorazione;
4 disperde eventualmente nel terreno le correnti dei
fulmini in associazione all’impianto parafulmine (LPS)
COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE
L’amministratore
deve accertarsi che l’impianto sia conforme alle prescrizioni di legge.
L’accertamento di
tale conformità deve essere demandata ai tecnici specializzati iscritti agli
Albi Professionali
(progettisti) o alla Camera di Commercio (installatori elettrici).
L’efficienza
dell’impianto di terra è legata alla sua verifica periodica come prescritto dal
DPR
n. 462/2001, che
prevede l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra (e
dell’impianto di protezione dai fulmini, qualora esistente) in tutti i luoghi
di lavoro. Quindi per gli edifici condominiali c’è l’obbligo di verifica quando
sono presenti nel condominio attività lavorative alla diretta dipendenza del condominio,
come per esempio il portiere, operatori per pulizie e manutenzioni, etc.
È l’amministratore
che deve farsi carico della manutenzione e delle verifiche dell’impianto di
terra in conformità al DPR 462/2001. Laddove nel condominio siano presenti altre
attività professionali
(es. studi
professionali,attività commerciali, etc.) ogni datore di lavoro ha l’obbligo di
richiedere la verifica dell’impianto di terra relativo alla propria attività ,
indipendentemente dalla verifica dell’impianto di terra richiesta per il
condominio. Quindi se viene verificato l’impianto di terra del condominio,
rimane comunque l’obbligo per il singolo datore di lavoro di richiedere la
verifica per la propria attività . Nei casi in cui non si applica il DPR
462/2001, perché non vi sono lavoratori dipendenti, è comunque necessario
mantenere in efficienza l’impianto di terra condominiale. A tal fine è
opportuno prevedere controlli periodici.
Verifica periodica
dell’impianto di terra (D.P.R. 462/01)
La responsabilitÃ
della verifica è di ogni singolo datore di lavoro presente nel condominio, il quale,
nel caso di controllo da parte delle autorità competenti (ISPESL, ASL, NAS,
Ispettorato del Lavoro, ...) dovrà poter dimostrare l’avvenuta verifica
dell’impianto ai sensi del DPR 462/01. La periodicità delle suddette verifiche
(due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto. La verifica periodica deve
essere richiesta ogni due anni per:
-
impianti di terra
e dispositivi di protezione dai fulmini nei locali medici, luoghi a maggior
rischio in caso di incendio e cantieri;
-
impianti
elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58).
La verifica deve
essere richiesta ogni cinque anni negli altri casi.
Situazione attuale (dopo il DPR 462/01)
In base al DPR
462/01, le verifiche periodiche degli impianti possono essere effettuate (oltre
che dalla Asl/Arpa) da Organismi autorizzati dal Ministero delle AttivitÃ
Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: il
datore di lavoro ha l’obbligo giuridico
di far effettuare la
verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Autorizzato (o all’Asl/Arpa).
In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro ne è
responsabile.
Impianti esistenti
Il DPR 462/01 si
applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In
particolare, gli impianti già denunciati devono richiedere la verifica
periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data
dell’ultima verifica dellaAsl/Arpa).
Controlli
Di fronte ad un controllo
delle autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, ASL, Nas, Ispettorato del lavoro,
ecc.), il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che è stata effettuata la
verifica periodica (mostrando il relativo verbale).
ResponsabilitÃ
Le conseguenze a cui
può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
-
sanzioni penali,
in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza;
-
responsabilitÃ
penali e civili se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata
verifica.
Obbligo di utilizzare Organismi Autorizzati
Le verifiche degli
impianti previste dal DPR 462/01 devono essere obbligatoriamente effettuate da
Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive (o
dall’Asl/Arpa); tali organismi, come ad es. l’IMQ, devono soddisfare quanto
richiesto dalla direttiva 11 marzo 2002 e dalla norma EN 45004 (Organismi di
ispezione).
Non sono valide, a
tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Nei luoghi con
pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica dell’intero
impianto elettrico.
Pro.Gest si avvale della collaborazione
di un tecnico con Abilitazione Ministero
Attività Produttive – DM 20/04/2005
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