lunedì 2 gennaio 2017

VERIFICHE DI MESSA A TERRA - OBBLIGHI




IL DPR 462/01

            Il DPR 462 del 22 ottobre 2001, pubblicato l’8 gennaio 2002 ed entrato in vigore il 23 gennaio 2002, contiene il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
   Tale regolamento disciplina gli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo per luoghi di lavoro le attività soggette al DPR 462/01, cioè “tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell’art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli Enti Pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza”, le procedure e le modalità di omologazione e di effettuazione delle verifiche periodiche.
Di seguito vengono riassunti i punti principali del DPR 462/01.

OBBLIGO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI
             Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere la verifica periodica dell'impianto di messa terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica periodica dell'intero impianto elettrico.
 
FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI LEGGE
          La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
Gli impianti di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:

  • due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);

  •  cinque anni negli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.
SITUAZIONE PREESISTENTE (prima del DPR)

            Fino al 23 gennaio 2002 le verifiche periodiche erano affidate alle Asl/Arpa, che in carenza di personale verificavano pochi impianti.
   Il datore di lavoro si limitava a denunciare l'impianto (presentando i modelli A, B e C all'Ispesl o alla Asl/Arpa), senza avere alcuna responsabilità se gli organi di controllo pubblici non effettuavano né l'omologazione, né le verifiche periodiche dell'impianto.
SITUAZIONE ATTUALE (dopo il DPR)
In base al DPR 462/01, le verifiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente:

·         prima: il datore di lavoro aveva soltanto l'obbligo di denunciare l'impianto (modelli A, B, C) e, in caso di mancata verifica dello stesso, non aveva responsabilità (non erano a lui imputabili carenze di personale delle Asl/Arpa/Ispesl);

·         ora: il datore di lavoro ha l'obbligo giuridico di richiedere la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Abilitato (o all'Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro è responsabile, poiché per effettuare la verifica è sufficiente richiederla a un Organismo Abilitato (che dispone di sufficiente personale per effettuare le verifiche).
IMPIANTI ESISTENTI
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, per gli impianti già denunciati (modelli A,B,C) bisogna richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell'ultima verifica dell'Asl/Arpa.
CONTROLLI
           Di fronte ad un controllo dell'autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge o quanto meno la lettera di richiesta della verifica periodica.
 RESPONSABILITA'
            Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:
·         responsabilità civili e penali se avviene un infortunio sull'impianto, in seguito alla mancata verifica;
·         sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza (ASPESL, ARPA, NAS, Ispettorato del Lavoro, etc.) e/o richiesta di documentazioni varie da parte di Comuni, Commercialisti, Banche etc. (importante è sapere che non hanno alcun valore, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti e/o  imprese installatrici.)

SANZIONI PREVISTE:
              Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 258,23 a a € 4.131,66 (art. 9 comma 2 DPR 462/01 e art. 32,35 del D.Lgs. 626/94)
L’IMPIANTO DI TERRA E LE RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

Spesso nel condominio sono presenti lavoratori dipendenti diretti, come il portiere, o attività
professionali o commerciali. In questi casi è obbligatorio la verifica dell’impianto di messa a
terra, secondo il DPR n. 462/2001.
L’impianto di terra è costituito da un conduttore che collega le masse ad una serie di dispersori o picchetti, che disperdono nel terreno sottostante l’edificio quella corrente che invece potrebbe provocare anche la folgorazione di chi entrasse in contatto con una massa metallica accidentalmente in tensione. Coordinato con un adeguato interruttore differenziale, l’impianto
di terra costituisce una garanzia di sicurezza perché:

1  disperde nel terreno le correnti di guasto dovute a cedimenti dell’isolamento (guasto a terra) di un componente dell’impianto elettrico;
2  disperde nel terreno le correnti provenienti dai limitatori di sovratensione (SPD);
elimina il pericolo di entrare in contatto con masse metalliche in tensione esistenti nell’area condominiale ed il relativo rischio di folgorazione;
4  disperde eventualmente nel terreno le correnti dei fulmini in associazione all’impianto parafulmine (LPS)

COSA DEVE FARE L’AMMINISTRATORE

L’amministratore deve accertarsi che l’impianto sia conforme alle prescrizioni di legge.
L’accertamento di tale conformità deve essere demandata ai tecnici specializzati iscritti agli
Albi Professionali (progettisti) o alla Camera di Commercio (installatori elettrici).
L’efficienza dell’impianto di terra è legata alla sua verifica periodica come prescritto dal DPR
n. 462/2001, che prevede l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra (e dell’impianto di protezione dai fulmini, qualora esistente) in tutti i luoghi di lavoro. Quindi per gli edifici condominiali c’è l’obbligo di verifica quando sono presenti nel condominio attività lavorative alla diretta dipendenza del condominio, come per esempio il portiere, operatori per pulizie e manutenzioni, etc.
È l’amministratore che deve farsi carico della manutenzione e delle verifiche dell’impianto di terra in conformità al DPR 462/2001. Laddove nel condominio siano presenti altre attività professionali
(es. studi professionali,attività commerciali, etc.) ogni datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di terra relativo alla propria attività, indipendentemente dalla verifica dell’impianto di terra richiesta per il condominio. Quindi se viene verificato l’impianto di terra del condominio, rimane comunque l’obbligo per il singolo datore di lavoro di richiedere la verifica per la propria attività. Nei casi in cui non si applica il DPR 462/2001, perché non vi sono lavoratori dipendenti, è comunque necessario mantenere in efficienza l’impianto di terra condominiale. A tal fine è opportuno prevedere controlli periodici.

Verifica periodica dell’impianto di terra (D.P.R. 462/01)

La responsabilità della verifica è di ogni singolo datore di lavoro presente nel condominio, il quale, nel caso di controllo da parte delle autorità competenti (ISPESL, ASL, NAS, Ispettorato del Lavoro, ...) dovrà poter dimostrare l’avvenuta verifica dell’impianto ai sensi del DPR 462/01. La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto. La verifica periodica deve essere richiesta ogni due anni per:
-          impianti di terra e dispositivi di protezione dai fulmini nei locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio e cantieri;
-          impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58).
La verifica deve essere richiesta ogni cinque anni negli altri casi.

Situazione attuale (dopo il DPR 462/01)
In base al DPR 462/01, le verifiche periodiche degli impianti possono essere effettuate (oltre che dalla Asl/Arpa) da Organismi autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive. La differenza sostanziale rispetto al passato è la seguente: il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico
di far effettuare la verifica periodica ogni due/cinque anni ad un Organismo Autorizzato (o all’Asl/Arpa). In caso di mancata verifica degli impianti, il datore di lavoro ne è responsabile.
Impianti esistenti
Il DPR 462/01 si applica non solo ai nuovi impianti, ma anche a quelli esistenti. In particolare, gli impianti già denunciati devono richiedere la verifica periodica se sono trascorsi più di due/cinque anni dalla denuncia (o dalla data dell’ultima verifica dellaAsl/Arpa).
Controlli
Di fronte ad un controllo delle autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, ASL, Nas, Ispettorato del lavoro, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a dimostrare che è stata effettuata la verifica periodica (mostrando il relativo verbale).
Responsabilità
Le conseguenze a cui può andare incontro il datore di lavoro in caso di mancata verifica sono:  
-          sanzioni penali, in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanza;
-          responsabilità penali e civili se avviene un infortunio sull’impianto, in seguito alla mancata verifica.
Obbligo di utilizzare Organismi Autorizzati
Le verifiche degli impianti previste dal DPR 462/01 devono essere obbligatoriamente effettuate da Organismi Autorizzati dal Ministero delle attività produttive (o dall’Asl/Arpa); tali organismi, come ad es. l’IMQ, devono soddisfare quanto richiesto dalla direttiva 11 marzo 2002 e dalla norma EN 45004 (Organismi di ispezione).
Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Nei luoghi con pericolo di esplosione (DM 22/12/58) va richiesta la verifica dell’intero impianto elettrico.

Pro.Gest si avvale della collaborazione di un tecnico  con Abilitazione Ministero Attività Produttive – DM 20/04/2005

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